giovedì 30 dicembre 2010

Cos'è l'Assicurazione dal punto di vista giuridico?

Cos'è l'Assicurazione dal punto di vista giuridico?

Dal punto di vista tecnico-giuridico essa è un contratto!
Ma per sapere che cosa si intenda per contratto lo desumiamo dall’art. 1321 c.c., che ce ne dà la sua nozione:

Il contratto è l’accordo di due o più parti per costruire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico a contenuto patrimoniale.
L’Art. 1325 c.c., ne indica i requisiti:

1) l’accordo delle parti;
2). la forma, quando  è prescritta dalla legge a pena di nullità;

3) la causa;

4) l'oggetto

Se leggiamo questi articoli del codice ci rendiamo conto come essi sembrino rimandare la nostra immagnazione a situazioni diverse da quelle quotidiane, quasi come se per la stipulazione di un contratto si richiedessero peculiari formalità quali notai, avvocati,carte bollate ....

Ma invece molti non si accorgono come noi ogni giorno concludiamo contratti, anche quando andiamo solo a fare la spesa dal salumiere : in tal caso anche se non firmiamo un atto scritto, la semplice azione di concordare col negoziante lo scambio dei prodotti dietro pagamento del relativo prezzo significa stipulare un contratto di compravendita.

Che l’assicurazione sia un contratto implica che con la sottoscrizione della  polizza,cioè il documento che serve a provare l’esistenza della conclusione del contratto di assicurazione, l’assicuratore e l’assicurato costituiscono un rapporto giuridico,ovverossia un rapporto  dal quale derivino diritti ed obbligazioni recipreche per entrambe le parti.

 L’assicurato da un lato assume l'obbligo di versare il premio, cioè la somma di denaro pattuita, l’assicuratore viceversa di riconoscere una serie di garanzie contenute nel contratto all'assicurato.

Tale rapporto giuridico deve avere natura patrimoniale, quindi deve tendere a tutelare interessi economicamente quantificabili(essendo quindi di conseguenza esclusi beni aventi natura morale, spirituali, psicologici, ecc..).

L’assicuratore sarà quindi obbligato a risarcire il valore in termini economici del bene assicurato escluso però il valore affettivo dello stesso.

L’art. 1325 c.c. enuncia i requisiti previsti per la conclusione di un contratto :
possiamo dire in base ad esso che l'accordo si perfeziona con la sottoscrizione,da parte di ambedue le parti, della polizza ;
la causa, cioè la funzione socio-economica di tale contratto, si realizza con il trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore;
l’oggetto è dato ivece dal contenuto dei patti inseriti nel contratto dai due contraenti;
la forma, per il contratto di assicurazione, deve essere quella scritta, prevista però solo ad probationem ovvero per provare l’esistenza dello stesso e non ivece per la sua esistenza in sè.

Per quanto riguarda la prova del contratto di assicurazione il codice civile contiene all'uopo un apposita norma nell’Art. 1888 c.c : "Prova del contratto", che ci dice :

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare a richiesta e a spese del contraente duplicati o copie di polizza.

Quindi la polizza è richiesta non perché esista il contratto, ma solo affinchè si possa provare la sua esistenza ed il suo contenuto.Ed è proprio per facilitare tale prova che  all’assicuratore  è imposto l’obbligo di consegnare all’assicurato la polizza o i duplicati.

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