mercoledì 16 gennaio 2013

Nuove norme regolanti le patenti di guida: cosa cambia?

Dopo l’approvazione del del Decreto legislativo n. 59 del 18/04/2011 (Attuazione delle direttive europee 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida) sono stati apportati cambiamenti di non poco rilievo nell’ambito della normativa riguardante le Patenti per la guida dei veicoli a motore.

Le nuove norme, che disciplinano la tipologia di patente necessaria per la guida di determinati veicoli a motore nonché le modalità per il rilascio delle stessa, introducono in particolare 15 nuove categorie di patenti, alterando il quadro normativo precedente assai più semplice.

La rivoluzione nel settore patenti entrerà in vigore fra pochi giorni, precisamente il 15/01/2013, e molte persone non sanno o non hanno ancora ben chiare le novità introdotte. Cercheremo di fare un po’ di chiarezza per capire quale sia la patente giusta per condurre un determinato veicolo, in base alle nuove norme, e quali i requisiti per il rilascio.

martedì 15 gennaio 2013

Danno biologico e lesioni lievi: i nuovi importi stabiliti dal Ministero



Sulle nuove norme che limitano la risarcibilità del danno al colpo di frusta che sia oggetto di un riscontro medico-strumentale è polemica accesa, specie sulle modalità di accertamento della lesione.

E mentre la polemica al riguardo si fa sempre più aspra il Ministero dello sviluppo economico lo scorso giugno ha emanato il provvedimento (D.M. del 15 giugno 2012) con il quale è stato comunicato l’aumento dei due importi che sono la base  per il calcolo del danno biologico derivante da lesione fino al 9% di invalidità, cioè l’importo giornaliero per inabilità temporanea e il primo punto per l’invalidità permanente.
Nello specifico è stata applicata sulla base indice Istat per le famiglie di impiegati ed operai un aumento del 3,2% e conseguentemente un aumento della somma giornaliera per inabilità temporanea ad euro 45,71, mentre è stata portata ad euro 783,32 del primo punto di invalidità permanente.

Le nuove norme sul copo di frusta limitano la risarcibità del danno



La legge 24 marzo 2012 n. 27, cha ha convertito in legge in decreto legge sulle liberalizzazioni, ha introdotto nel nostro sistema normativo  due norme che si ripercuotono sulla risarcibilità delle lesioni “lievi” subite  a causa di incidente automobilistico.

In particolare ci si riferisce all’art. 32 della legge in esame commi 3-ter e quater, i quali restringono l’area della risarcibilità del danno da colpo di frusta e da microlesioni alle ipotesi in cui vi sia un “riscontro clinico-strumentale”. 

Infatti l’art. 32 3-ter così recita: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità’, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente

 Il 3-quater invece: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione



Come può tutelarsi l’automobilista nel caso in cui subisca un colpo di frusta a seguito di incidente stradale?