sabato 19 marzo 2011

Contro le frodi assicurative : la "Banca Dati dei Sinistri"

A seguito dell'introduzione del Codice delle assicurazioni private, per contrastare il fenomeno oggi largamente diffuso delle frodi riguardanti il risarcimento danni da sinistri stradali, è stata appositamente costituita la "Banca Dati dei Sinistri"!

Con questo sistema, che raccoglie notizie riguardanti ogni sinistro(soggetti coinvolti,targhe e altri importanti elementi...), è semplice intuire come sarebbe più facile scoprire tutti coloro che vogliono realizzare falsi incidenti o "falsificare" quelli che sono veramente accaduti modificandoli, o quanto meno scoprire gli abituali "truffaldini".
Ma si è posto subito un problema dopo la creazione della banca dati nel momento in cui doveva iniziare a funzionare : la tutela della privacy degli assicurati che fossero stati coinvolti nei sinistri stradali, specie dei dati "sensibili" il cui numero è sconfinato.

Per tale motivo è stato demandato all'ISVAP di determinare i presupposti e i limiti per accedere al "mega archivio" creato, in modo da garantire l'accesso ai dati da parte degli operatori nei soli casi di necessità.

L'ISVAP ha emanato il provvedimento necessario a stabilire le modalità di accesso alla banca dati verso la fine dello scorso agosto, affermando che inizia a espletare la sua funzione a partire dal 1/01/2011. E così è stato! A partire da tale data la banca dati è in operativa!

L'operatore delle compagnie assicurative, in presenza di un sinistro e di sospetti di frode, puo' utilizzare un apposito modulo informatico in cui inserire un numero di targa o un nome di una persona, e ottenere informazioni che coinvolgono il nome o la targa inseriti in eventuali ulteriori sinistri accaduti negli ultimi 18 mesi, oppure informazioni circa il loro coinvolgimento in incidenti con caratteristiche particolari avvenuti negli ultimi 5 anni.

Nel caso in cui vi appaiano segnalazioni l'operatore potrà accedere alla banca dati, altrimenti non potrà farlo. Potrà però,in ipotesi in cui non abbia diritto di accesso per mancanza di segnalazioni, cercare di ottenerlo con un'ispezione che garantirà l'accesso ai dati in modo oculato.

Quindi dal primo gennaio i sinistri falsi, i testimoni falsi, i trasportati inventati e tutti quegli elementi che vengono inventati e inseriti nella documentazione per ottenere un maggior risarcimento del danno da sinistro stradale possono essere facilmente smascherati grazie alla banca dati!

Potrebbe essere questa la strada da seguire per ridurre i costi dell'assicurazione Rca, ormai insostenibili, che comportano, specie in alcune regioni meridionali, il pagamento di cifre stratosferiche, inducendo alcuni assicurati di non stipulare l'assicurazione per il proprio veicolo e circolare senza polizza!

giovedì 17 marzo 2011

Risarcimento tramite carrozzerie convenzionate : alcune cose da sapere!

Attualmente vi sono numerose compagnie assicurative che consentono l'inserzione nelle polizze Rca della clausola aggiuntiva e facoltativa "Risarcimento tramite carrozzerie convenzionate" o "Risarcimento in forma specifica".

Il risarcimento in forma specifica consiste nella riparazione del danno subito dal danneggiato anzichè "per equivalente",ossia tramite il pagamento di una somma di denaro a titolo di ristoro per il danno subito e in genere equivalente all'importo necessario per riparare il danno, tramite la riparazione "materiale" del danno stesso(ad es. facendo riparare il veicolo dal vostro carrozziere di fiducia, sopportando il costo della riparazione).

Normalmente l'inserimento di tale clausola comporta sconti e agevolazioni e, quindi, una riduzione del premio annuo da pagare facendovi così risparmiare qualche euro!

Se inserite nel contratto di assicurazione del vostro veicolo questa clausola però, da un lato risparmierete sui costi annui dell'assicurazione, dall'altro sarete costretti a far riparare la vostra auto presso le officine convenzionate con la vistra compagnia assicurativa.

Lo sconto che otterrete sul premio annuo è dovuto al fatto che le compagnie assicurative riducono i costi relativi ai risarcimenti attraverso convenzioni che stipulano con officine autorizzate.

Ma molti di voi non sanno che negli ultimi periodi questi accordi non sono tendono ad essere affatto convenienti per i carrozzieri. Infatti le associazioni di categoria ultimamente rilevano che le compagnie assicurative stiano cercando di creare una rete di officine di carrozzeria a condizioni però sicuramente poco convenienti per esse. In determinate province alcune crrozzerie stanno denunciando la cosa attraverso la distribuzione di volantini ai clienti incitandoli a non inserire la clausola di Risarcimento in forma specifica nel contratto di assicurazione.

Ma detto ciò voglio ricordare alcune cose che gli assicurati devono semrpe avere presente prima di stipulare una polizza Rca contenente la clausola in questione :

- Consultate sempre prima l'elenco delle carrozzerie convenzionate con la vostra compagnia assicurativa, assicurandovi che ne siano presenti nella vostra zona.
- Fate qualche ricerca, magari sul web, per capire la qualità delle riparazioni delle officine convenzionate.
- Informarsi sui tempi di consegna a cui sono tenuti le officine convenzionate quando effettuano riparazioni ai soggetti che si fanno riparare il veicolo con il risarcimento in forma specifica della polizza.
- Valutare sempre se vi conviene inserire la clauola del risarcimento in forma specifica a fronte dello sconto che vi prospetta.
- Informatevi se vi sono penalità nell'ipotesi in cui vorreste rivolgervi ad altre carrozzerie non convenzionate.

Quindi prima di inserire nel vostro contratto di assicurazione la clausola "Risarcomento tramite carrozzerie convenzionate" pensateci!

MAGARI FATE QUALCHE PREVENTIVO ONLINE PER VALUTARE L'EFFETTIVA CONVENIENZA!

sabato 5 marzo 2011

Garanzia Rca : i casi in cui essa non opera!

L'art. 2054 del codice civile afferma la reponsabilità civile del conducente e quella del proprietario(obbligato in solido col conducente se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà) per danni derivanti da incidenti stradali di veicoli a motore.

L'assicurazione Rca copre appunto tali danni. Non solo : essa copre i danni in generale cagionati dalla circolazione dei veicoli anche nelle aree private(ad es. un parcheggio privato).

Però vi sono determinate ipotesi in cui l'assicurazione Rca non opera e quindi non risarcisce i danni :

- Partecipazione del veicolo assicurato a gare o competizioni sportive.
- conducente alla guida senza patente o con  patente non più valida.
- veicolo con targa di prova, quando la circolazione avviene senza orrevare determinate norme che ne stabiliscono l'uso.
- veicolo usato per uso scuola guida, se al momento dell'incidente alla guida vi è l'allievo e accanto non c'è l'istruttore.
- veicolo noleggiato con conducente, quandoil noleggio viene fatto senza la dovuta licenza o esso non è condotto dal proprietario o dal dipendente.
- danni cagionati ai passeggeri trasportati quando il trasporto non è realizzato secondo le norme di legge vigenti o come prescritto dalla carta di circolazione(ad es. si viaggia in 6 i auto), o licenza.
- quando il veicolo è condotto in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope(salvo che nella polizza sia presente la clasuola "Esclusione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza").

In relazione ad alcune compagnie assicurative la copertura Rca non opera anche nelle seguenti ipotesi :
- circolazione di veicolo non sottoposto a revisione obbligatoria o che non l'abbia superata.
- omissione di soccorso da parte del conducente in caso di incidente.
- trasporti di cose nel veicolo che in base alla capienza dello stesso e in base a quanto prescritto dalla carta di circolazione risultino pericolosi.

Non è opponibile al danneggiato la presenza di una causa che determina l'inoperatività della garanzia Rca. La compagnia assicurativa risarcirà, in tal caso, il danno al danneggiato ma agirà successivamente con azione di regresso nei confronti dell'assicurato per recuperare le somme pagate.

Perciò state bene attenti, quando siete alla guida, a circolare con prudenza, tenendo sempre in mente che l'assicurazione non copre qualsiasi danno e che l'assicurazione, nei casi sopra menzionati, nonostante indennizzi il danneggiato, agirà contro di voi per ottenere l'importo delle somme sborsate!