mercoledì 17 aprile 2013

Risarcimento da sinistro stradale: anche il meccanico potrebbe curare la pratica!


Quando accade un incidente stradale di solito il danneggiato deve ottenere il risarcimento del danno subito al proprio veicolo, auto o moto. Due sono le tipologie di risarcimento previste nel nostro ordinamento giuridico: 

1) Risarcimento per equivalente: l'assicurazione del veicolo del danneggiato, in caso di procedura di risarcimento diretto, o quella del danneggiante, in caso di procedura di risarcimento ordinario, pagherà il danno subito dal danneggiato in base alla stima fatta dal perito e sulla scorta anche di preventivo esibito dallo stesso. In tal caso verrà corrisposta una somma che va a compensare il danno patito per effetto dell'incidente; sarà poi il danneggiato a provvedere, se vuole, alla riparazione del veicolo. 

2) Risarcimento in forma specifica o in natura: in tal caso il danneggiato acconsente a faresi riparare il proprio veicolo dal danneggiante. Una volta effettuata la riparazione a regola d'arte, nulla più sarà dovuto al danneggiato. Vero è che anche il meccanico o carrozziere di fiducia possono gestire la vertenza con l'assicurazione in via stragiudiziale.


Potrebbe infatti accadere che al danneggiato abbia bisogno del veicolo quotidianamente per esigenze proprie e questi non abbia, al momento del sinistro, la liquidità necessaria per far fronte alle spese di riparazione da anticipare finchè non vengono sborsate le somme per il risarcimento dall'assicurazione. Infatti, dal momento della denunzia del sinistro al momento del pagamento dell'indennizzo al danneggiato, trascorre necessariamente del tempo: si tratta del tempo necessario alla gestione del sinistro e alla sua liquidazione da parte della compagnia assicurativa. In tal caso il meccanico o carrozziere di fiducia, previo accordo con il danneggiato, potrebbe riparare il suo veicolo senza fargli pagare nulla, ma in cambio riscuotere al posto dello stesso le somme dovute a titolo di risarcimento danni.

 La figura appena accennata si chama "Cessione de credito", con cui si trasferisce il diritto di credito vantato nei confronti dell'assicurazione al meccanico o carrozziere che effettua la riparazione. Ma si trasferirà anche il rischio della liquidazione, pechè non si può sapere a priori se e quanto verrà pagato dalla compagnia assicurativa. 

La cessione del credito in tal caso può avvenire in due modi: 

 -Cessione pro solvendo: il rischio della liquidazione viene trasferito solo parzialmente ed il meccanico potrà chiedere al danneggiato il pagamento del danno o della differenza nel caso in cui l'assicurazione non paghi o liquidi il danno per una somma inferiore a quella necessaria alla riparazione. 

 - Cessione pro soluto: il rischio della liquidazione viene trasferito totalmente ed il meccanico non potrà pretendere dal danneggiato alcun pagamento, anche se per ipotesi l'assicurazione non paghi il sinistro.

Ad ogni modo, se si sottoscrive un accordo di cessione del credito non sarà poi possibile chiedere alla compagnia assicurativa il risarcimento del danno, perchè non si vanta più alcun credito nei confronti della stessa, dato l'avvenuto trasferimento al meccanico o carrozziere di fiducia. Ovviamente il vantaggio della cessione in tal caso deriva, come si diceva in precedenza, dal fatto che non si dovrà pagare nulla per la riparazione del veicolo! 

Si precisa poi che trattandosi di un contratto intercorrente tra danneggiato e meccanico o carrozziere, non sarà necessario alcun consenso dell'assicuazione. Sarà cura del meccanico o carrozziere cessionario comunicare e trasmettere copia del contratto alla stessa. 

Ovviamente la cessione in questione riguarda solo il danno subito dal veicolo e non il danno alla persona! 

Infine, non bisogna dimenticare che alcune polizze assicurative già prevedono la possilità di rivolgersi a carrozzerie convenzionate per ottenere la riparazione del veicolo e dislocate sul territorio nazionale. Anche in tal caso sarà poi l'assicurazione a pagare la carrozzeria stessa. Risarcimento in forma specifica e per equivalente sono però tra loro alternativi: se si sceglie il primo, se ci si rivolge cioè ad una carrozzeria convenzionata, non si potrà poi chiedere all’assicurazione il risarcimento in denaro.

Nessun commento:

Posta un commento