La legge 24 marzo 2012 n. 27, cha ha convertito in legge in
decreto legge sulle liberalizzazioni, ha introdotto nel nostro sistema
normativo due norme che si ripercuotono
sulla risarcibilità delle lesioni “lievi” subite a causa di incidente automobilistico.
In particolare ci si riferisce all’art. 32 della legge in
esame commi 3-ter e quater, i quali restringono l’area
della risarcibilità del danno da colpo di frusta e da microlesioni alle ipotesi
in cui vi sia un “riscontro clinico-strumentale”.
Il 3-quater invece: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”
Come può tutelarsi l’automobilista
nel caso in cui subisca un colpo di frusta a seguito di incidente stradale?
