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martedì 15 gennaio 2013

Le nuove norme sul copo di frusta limitano la risarcibità del danno



La legge 24 marzo 2012 n. 27, cha ha convertito in legge in decreto legge sulle liberalizzazioni, ha introdotto nel nostro sistema normativo  due norme che si ripercuotono sulla risarcibilità delle lesioni “lievi” subite  a causa di incidente automobilistico.

In particolare ci si riferisce all’art. 32 della legge in esame commi 3-ter e quater, i quali restringono l’area della risarcibilità del danno da colpo di frusta e da microlesioni alle ipotesi in cui vi sia un “riscontro clinico-strumentale”. 

Infatti l’art. 32 3-ter così recita: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità’, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente“

 Il 3-quater invece: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”



Come può tutelarsi l’automobilista nel caso in cui subisca un colpo di frusta a seguito di incidente stradale?